L’iscrizione all’Università in Italia con titolo estero è regolamentata da procedure ministeriali che stabiliscono modalità di accesso diverse per studenti comunitari o equiparati, studenti non comunitari che non hanno bisogno di visto e studenti non comunitari richiedenti visto.
Per verificare che il tuo titolo estero abbia i requisiti per l’immatricolazione all’Università, è necessario consultare attentamente il sito ministeriale al seguente link: universitaly.it/studenti-stranieri
Requisito minimo per l’accesso ai corsi triennali o ai corsi a ciclo unico è il possesso di un diploma finale di scuola secondaria riconosciuto idoneo secondo la legge italiana e le norme stabilite dal Ministero italiano dell’Università e della Ricerca. Il titolo deve essere conseguito al termine di un periodo scolastico pari ad almeno 12 anni di scolarità e consentire l’accesso ad un corso analogo a quello a cui ci si vuole iscrivere in Italia, presso le Università del Paese dove è stato conseguito (o del Paese di riferimento dell’ordinamento). Se è prevista una prova di idoneità accademica per l’accesso all’università (ad esempio il Gao Kao in Cina) è obbligatorio superare anche questa prova Per valutare l’idoneità e l’autenticità della qualifica estera conseguita ai fini dell’immatricolazione universitaria in Italia, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata richiede documentazione specifica in base al paese dove è stato conseguito il titolo e l’ordinamento a cui il titolo appartiene: Documenti da presentare all’immatricolazione QUALIFICHE DI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA* Per la verifica dell’idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare l’Attestato di Corrispondenza ARDI scaricabile gratuitamente dalla banca dati ARDI (verificare l’elenco dei Paesi e dei titoli direttamente nella banca dati ARDI) o la Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica. Per la verifica dell’autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare o l’Attestato di Verifica del CIMEA o la traduzione e legalizzazione del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica , se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell’Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all’Ambasciata italiana è possibile far apporre l’Apostille dall’autorità interna designata. Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/ Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di: QUALIFICHE DI PAESI NON FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA Per la verifica dell’idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titolo emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare l’Attestato di Comparabilità del CIMEA. Per la verifica dell’autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare l’Attestato di Verifica del CIMEA Esclusivamente nel caso in cui il CIMEA non possa rilasciare l’Attestato di Verifica per la qualifica o nel caso in cui lo studente fosse già in possesso di un Attestato di Comparabilità CIMEA, precedentemente rilasciato, si potrà verificarne l’autenticità tramite le traduzioni e legalizzazioni a cura dell’Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica. Se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell’Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all’Ambasciata italiana è possibile far apporre l’Apostille dall’autorità interna designata. Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di: Gli studenti già residenti in Italia con titoli esteri emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona, qualora fossero in possesso di Dichiarazione di Valore e traduzione e legalizzazione (o Apostille) del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica, possono richiedere una verifica preventiva del proprio titolo contattando l’Ufficio Valutazione Titoli (international.qualfications@uniroma2.it) e allegando la documentazione. * Paesi che hanno firmato la Convenzione di Lisbona Albania, Andorra, Armenia, Austria, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, Spagna, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti d’America Se possiedi un titolo conseguito al termine di un percorso scolastico di durata inferiore a 12 anni, devi presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti: Possono essere anche accettati come integrativi del percorso: Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di 12 anni di scolarità, consentono in Italia solo l’immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche. Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l’ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l’assenza di un “Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo” (DM 270/2004 e DPR 212/2005). Per ulteriori dettagli sulla validità dei titoli di studio esteri si vedano le procedure ministeriali consultabili al seguente link: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. In particolare, si invita a consultare l’Allegato 1 e l’Allegato 2 in presenza di titolo di studio statunitense, del Regno Unito, titolo rilasciato da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede, titolo di studio italiano conseguito in scuole di frontiera o sezioni italiane di scuole straniere, titolo di Baccellierato Internazionale, titolo della Repubblica di San Marino, titolo conseguito presso scuole estere operanti in Italia o Scuole Europee. N.B.: Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell’istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell’articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)”,37 in attuazione dell’articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona.
L’Ateneo procederà con le dovute verifiche e si riserverà di richiedere documentazione aggiuntiva ove necessario.
Puoi accedere ad un Corso di Laurea Magistrale se possiedi un titolo di studio estero universitario o post-secondario estero che consente il proseguimento degli studi nel ciclo successivo, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce. Documenti da presentare all’immatricolazione QUALIFICHE DI PAESI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA* Per la verifica dell’idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare l’Attestato di Corrispondenza ARDI scaricabile gratuitamente dalla banca dati ARDI (verificare l’elenco dei Paesi e dei titoli direttamente nella banca dati ARDI) o la Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento scolastico della qualifica. Per la verifica dell’autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona possono presentare l’Attestato di Verifica del CIMEA o la traduzione e legalizzazione del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica , se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell’Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all’Ambasciata italiana è possibile far apporre l’Apostille dall’autorità interna designata. Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/ Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di: QUALIFICHE DI PAESI NON FIRMATARI DELLA CONVENZIONE DI LISBONA Per la verifica dell’idoneità del titolo, gli studenti in possesso di titolo emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare l’Attestato di Comparabilità del CIMEA. Per la verifica dell’autenticità del titolo, gli studenti in possesso di titoli emessi da paesi firmatari della Convenzione di Lisbona devono presentare l’Attestato di Verifica del CIMEA Esclusivamente nel caso in cui il CIMEA non possa rilasciare l’Attestato di Verifica per la qualifica o nel caso in cui lo studente fosse già in possesso di un Attestato di Comparabilità CIMEA, precedentemente rilasciato, si potrà verificarne l’autenticità tramite le traduzioni e legalizzazioni a cura dell’Ambasciata Italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica. Se il Paese di conseguimento del titolo aderisce alla convenzione dell’Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all’Ambasciata italiana è possibile far apporre l’Apostille dall’autorità interna designata. Le traduzioni devono sempre essere effettuate secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: Sono accettate legalizzazioni e Apostille su firme di: Gli studenti già residenti in Italia con titoli esteri emessi da paesi non firmatari della Convenzione di Lisbona, qualora fossero in possesso di Dichiarazione di Valore e traduzione e legalizzazione (o Apostille) del titolo a cura della Rappresentanza Diplomatica italiana presente sul territorio del paese a cui fa riferimento l’ordinamento della qualifica, possono richiedere una verifica preventiva del proprio titolo contattando l’Ufficio Valutazione Titoli (international.qualfications@uniroma2.it) e allegando la documentazione. * Paesi che hanno firmato o ratificato la Convenzione di Lisbona Albania, Andorra, Armenia, Austria, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, Spagna, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti d’America N.B.: Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell’istituzione operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell’articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)”,37 in attuazione dell’articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona.
L’Ateneo procederà con le dovute verifiche e si riserverà di richiedere documentazione aggiuntiva ove necessario.
Nel caso in cui il CIMEA non possa rilasciare l’Attestato di Verifica per il titolo finale, o nel caso in cui il candidato sia in possesso di un’Attestato di Comparabilità CIMEA precedentemente rilasciato, sarà possibile inviare il pdf originale dell’ Attestato di Comparabilità via e-mail a: international.qualifications@uniroma2.it.
L’ufficio provvederà ad effettuare ulteriori verifiche e, se la documentazione sarà ritenuta idonea, si potrà procedere con l’iscrizione come descritto di seguito:
1) Per gli studenti extracomunitari che effettueranno la preiscrizione su Universitaly per richiedere il visto di studio: i titoli e i certificati devono essere legalizzati dall’Ambasciata italiana per garantirne l’autenticità. Se il Paese in cui si è conseguito il titolo di studio ha aderito alla Convenzione dell’Aja (1961), invece di richiedere la legalizzazione all’Ambasciata italiana è necessario far apostillare i documenti dall’autorità locale designata.
La traduzione deve essere effettuata secondo le regole stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) come descritto al seguente link: https://www.esteri.it/en/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/.
2) Per gli studenti extracomunitari residenti in Italia: è possibile far tradurre i propri documenti da un traduttore giurato presso il tribunale, che non può essere la persona in possesso dell’abilitazione o del titolo (traduzione giurata), e successivamente legalizzarli.