Se possiedi un titolo conseguito al termine di un percorso scolastico di durata inferiore a 12 anni, devi presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

  • per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;
  • per i primi due anni di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

Possono essere anche accettati come integrativi del percorso:

  • titoli finali di studi post-secondari conseguiti in Istituti superiori non universitari e di materie affini al corso prescelto;
  • le certificazioni da parte di università italiane attestanti il completamento con successo di corsi propedeutici “Foundation Course”.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia solo l’immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l’ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l’assenza di un “Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo” (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

N.B.: Nel caso in cui il candidato ad un corso di studio presenti un titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell’istituzione

operante in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 “Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi

rilasciato (attuazione dell’articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)”,37 in attuazione dell’articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona.