(1) LE INFORMAZIONI DI CARATTERE PERSONALE VENGONO RILASCIATE ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERESSATO, OPPURE A TERZI MUNITI DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, NONCHÉ DI DELEGA SOTTOSCRITTA, ACCOMPAGNATA DALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLO STUDENTE RICHIEDENTE.
(2) PER L’IMPOSSIBILITÀ DI VERIFICARE L’IDENTITÀ DEL CHIAMANTE, NON SI POSSONO FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI DATI PERSONALI E SENSIBILI TUTELATI DALLA LEGGE SULLA PRIVACY.