Il 12 novembre 2011 è stata emanata la legge n. 183/2011 che, tra le altre norme, all’art. 15 prevede anche ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da Uffici della Pubblica Amministrazione. In questi casi l’utente deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.
Nei casi in cui invece lo studente debba dichiarare all’Università stati, qualità personali e fatti può usufruire del modulo di autocertificazione (art.46. D.P.R. 445 del 28.12.2000) scaricabile dal sito http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/6000
Tali dichiarazioni sono esenti dall’imposta di bollo (ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000). Non sono sostituibili con l’autocertificazione i documenti di seguito elencati:
- certificati medici, sanitari, veterinari;
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
- brevetti e marchi.
Il controllo di quanto dichiarato nelle autocertificazioni non avverrà più quindi richiedendo all’utente il certificato originale, ma saranno le amministrazioni a procedere attraverso verifiche d’ufficio.
Severe sanzioni penali sono previste per chi dichiara il falso (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).